LA “MARINA DI CASAMICCIOLA” OPERA ED ESISTE SENZA I PREREQUISITI LEGALI Stampa
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CasamicciolaNews - Cronaca
Scritto da Ida Trofa   
Martedì 04 Ottobre 2005 19:20

Municipalizzate isolane nell’occhio del ciclone. Inghippi e magagne delle società croce e delizia dei governi locali di nuova generazione made in II Repubblica. Nella cittadina termale addirittura si opera secondo presupposti fondamenti privi di valenza giuridica e non solo.

Con delibera di Consiglio Comunale ed ai sensi dell’art 113 bis del D.Lvo 267/2000, ha affidato, a far data dal prossimo1 gennaio e per cinque anni, il servizio “Global Service” alla società Unipersonale Marina di Casamicciola s.r.l., e sin qui nulla di strano se non le ovvie perplessità ed i commenti sull’improvviso strappo, se così lo si può definire il taglio avvenuto di fatto con L’Amca, la multiservizi che sin ora aveva detenuto l’intero pacchetto che attualmente va sotto la denominazione su menzionata.
In realtà, e attenendosi alle attuali norme vigenti ed ai relativi dispositivi, tale atto deliberativo è ILLEGITTIMO. Dunque la Marina di Casamicciola, opera per quanto attualmente ed opererà per quanto affidatole, senza prerequisiti giuridici e con formule e convenzioni non legalmente riconosciuti.
Infatti,l’art. 113 bis del D.L.vo 267/2000, che riguardava i servizi pubblici locali “privi di rilevanza economica” , con sentenza del 27.07.2004, n 272 è stato dichiarato incostituzionale dal Giudice delle leggi. Appare, quindi, incomprensibile che un errore così grossolano non sia stato rilevato dai tanti esperti che hanno dato il parere positivo sull’atto deliberativo. Un errore eccessivamente macroscopico o un pretesto volutamente assunto nella consapevolezza che nessuno avrebbe notato la lieve e sostanziale rilevanza. Forse il Consiglio Comunale intendeva riferirsi all’art.113 comma 5 lett.c) del citato decreto, che fa riferimento ai servizi pubblici comunali di rilevanza economica? Di certo la custodia, la manutenzione ordinaria di strutture, degli impianti, idrici, elettrici, di riscaldamento, la pubblica illuminazione, la segnaletica, le manifestazioni, la gestione di strade e quant’altro certo non possono ritenersi questioni di scarsa rilevanza economica e dunque, non appetibile anche e ditte qualificate e specializzate nei predetti settori. Pertanto evidentemente forzata appare il voler inserire tali servizi nell’ambito di una categoria che in realtà non gli confà visto che le stesse attività hanno impatto sull’assetto della concorrenza ed i suoi caratteri di redditività. Ovvero dire “ Non rilevanza economica” equivale a pretesto per affidare gli stessi ad una società partecipata e di qui nella fattispecie o cosa? Ancora in secondo luogo il “Global Service ” in questione, da una attenta analisi del capitolato d’oneri, può definirsi, senza ombra di dubbio, un appalto misto, costituito da prestazioni eterogenee, ascrivibili a settori assoggettabili a differenti discipline pubblicistiche, ( lavori, servizi, forniture). Per tale motivo l’affidamento doveva avvenire mediante gara pubblica, non avendo l’appalto nessuna attinenza con i servizi pubblici locali, privi di rilevanza economica di cui all’art. 1113bis del TU, abrogato, tra l’altro dalla Corte Costituzionale. Inoltre, trattandosi di appalto misto con valore economico della componente lavori superiore al 50%, ( I lavori di manutenzione sono sottoposti alla disciplina della legge Merloni e del D.P.R 34/2000), l’affidamento doveva avvenire con evidenza pubblica nel rispetto della legge 109/94 e s.m.i., del D.P.R 554/99, del D.P.R 34/2000 e del D.P.R. 145/2000. in tale ambito normativo la Marina di Casamicciola non poteva partecipare nemmeno alla gara di appalto, non essendo qualificata ad eseguire i lavori di manutenzione indicati nel capitolato. Infine, come dire, per ultimo ma non per ultimo, anche se il Consiglio Comunale abbia inteso riferirsi all’art.113 del TU, cioè l’affidamento, senza gara, di servizi pubblici di rilevanza economica a società con capitale interamente pubblico, e dunque quel “Privi ”si erroneamente scappato alla penna dello scrivao, ugualmente l’affidamento alla Marina di Casamicciola è illegittimo, in quanto il Comune non esercita su questa società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, così come indicato dalla norma richiamata. Tale circostanza è verificabile dalla lettura dello statuto della Società, che stabilisce che le attività societarie sono svolte senza che l’ente comunale abbia alcun potere d’intervento sui singoli atti gestionali, il che esclude la presenza di una subordinazione gerarchica che caratterizza le Società in house a cui fa riferimento la legge per l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.