Lacco Ameno: L’ordinanza numero 13 del 2010 avvia la procedura per la demolizione comunale di casa Scotto Galletta Stampa
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LaccoNews - Cronaca
Scritto da Ida Trofa   
Giovedì 04 Marzo 2010 16:13

Lacco Ameno: L’ordinanza numero 13 del 2010 avvia la procedura per la demolizione comunale di casa Scotto Galletta

Lacco Ameno è pronta  “una delle più grosse operazioni di abbattimento mai avvenute in terra d’Ischia” .
Il sindaco ha deciso che l’operazione sa da fare prima dell’interrogatorio in procura con De Chiara. Dopo il dissequestro l’ordine perentorio di esecuzione è di 48ore. Così sarà, la Lacco Ameno servizi ha già effettuato il computo metrico per la demolizione dell’immobile sito in località Lava, zona pare edificabile. 110mq abitati da due bambini e dai genitori, sequestrato a fine gennaio.

Ci vorranno 13mila €, il trasporto a  discarica dello sfratto non è previsto. Il sindaco Irace pubblicamente dichiarò: “mai nessuna abitazione  di cittadini di Lacco Ameno andrà a terra finché sarò sindaco! Altrimenti mi dimetto!”.
Il reato è quello solito, abuso edilizio, perpetrato in località “Via Oneso, la “Lava” a Lacco Ameno. La richiesta di edificabilità in sanatoria, su un terreno, pare, edificabile, ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, è stata immediatamente rigettata dal comune. L’operazione di sequestro scattata nel gennaio del 2010. Vuoi per questioni economiche, vuoi per la forza ed il poter riuscito ad esercitare i legali difensori non hanno avuto ragione della pratica avviata dal municipio lacchese. Ora conclusisi i termini e finito l’iter, il signor Francesco Scotto Galletta sarà il primo isolano ad essere vittima delle ruspe comunali. Infatti è stato proprio il comune che dato il alle pratiche per l’imminente abbattimento del manufatto della famiglia Scotto Galletta, ha ora redatto l’ordinanza num13 del 2010 che ai sensi dell’art 27 sulla base del computo metrico eseguito dalla Lacco Ameno Servizi eseguirà l’operazione di abbattimento in danno agli Scotto Galletta. Costo 13mila €, cifra nella quale non è stta inserita la voce del trasporto a rifiuto. Massimo una settimana dieci giorni la casa andrà giù! La Lacco Ameno servizi avrà 48 dopo il dissequestro operato dalla magistratura per eseguire l’ordine. La casa andrà giù con tenacia forza ed impegno degli amministratori prima che il sindaco Irace, lo ripetiamo, si sottoponga al’interrogatorio in procura per le note vicende di “favoreggiamento dell’abusivismo”. Ma la notizia più eclatante che questo passaggio si porta dietro, riguarda la quasi certa demolizione di una casa  sita nella nota palude delle rane, praticamente affaccio sulle “latrine”, e ritenuta, pare,edificabile, ma non al punto di vedersi accolta come altri la richiesta di edificabilità in sanatoria.  Ci si accanisce contro questa gente in particolare senza alzare gli occhi su abusi e costruzioni ben più invasive sul territorio, su promontori panoramici a rischio idrogeologico e maniglioni belli sicuri alla camera dei bottoni… evidentemente. Se il proposito andrà in porto gli Scotto Galletta che forse non avranno la forza di rivolgersi ad un altro legale e se nel caso lo facessero avendo ragione, si troverebbero comunque la casa abbattuta senza possibilità di appello. Ora non resta che attender il dissequestro e tempo 48 ore la casa andrà a terra. Il sindaco Irace pubblicamente dichiarò: “mai nessuna abitazione  di cittadini di Lacco Ameno andrà a terra finché sarò sindaco! Altrimenti mi dimetto!”. Chissà forse sono convinti che Scotto Galletta è un cognome procidano, senza possibilità di naturalizzazione. 

L’ARTICOLO 27

27 (L). Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109). — 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490 o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del Dlgs 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della Regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. [Comma così modificato dall'art. 32, commi 44-46 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269]
3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Ottobre 2012 20:42